(massima n. 1)
La condotta induttiva prevista dalla fattispecie incriminatrice per il reato di induzione indebita (art. 319-quater c.p.), si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), pressione morale con pił tenue valore condizionante della libertą di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di pił ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.