(massima n. 1)
Non sussiste alcun rapporto di specialitą fra il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 cod. pen. e quello di utilizzazione di segreti di ufficio di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen., data la diversitą degli elementi strutturali delle rispettive fattispecie incriminatrici, la prima contemplando un reato bilaterale a concorso necessario, in cui la condotta anti doverosa del pubblico agente si pone come prestazione di un accordo sinallagmatico corruttivo, e la seconda, incentrata sulla utilizzazione del segreto, avendo ad oggetto un reato monosoggettivo 'di mano propria', a concorso solo eventuale dell'"extraneus", in cui il profitto indebito degrada ad elemento di dolo specifico.