(massima n. 2)
Ai fini della configurabilitā del delitto di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. č irrilevante che il pubblico ufficiale abbia o meno emesso il provvedimento per il quale l'agente ha promesso il suo interessamento, in quanto il millantato credito si consuma giā nel momento in cui l'agente si fa promettere l'utilitā con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico agente, apprestando una tutela penale anticipata rispetto alle diverse ipotesi corruttive previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen., configurabili quando la remunerazione sia effettivamente destinata al pubblico ufficiale, al fine di condizionarne l'attivitā.