(massima n. 1)
In tema di legislazione emergenziale per il sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, nel caso in cui siano rese dichiarazioni non veritiere per ottenere il finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquiditą), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e, successivamente all'erogazione, le somme percepite siano utilizzate per finalitą diverse da quelle previste "ex lege", č configurabile il delitto di malversazione ai danni dello Stato e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, attesa la natura non assistenziale dell'erogazione e la sussistenza di un vincolo di destinazione.