(massima n. 1)
La conoscenza della locazione della cosa venduta da parte dell'acquirente può avere rilevanza ai fini di cui all'art. 1599, primo comma, c.c. — che, in tema di trasferimento a titolo particolare della cosa locata, prevede l'opponibilità al terzo acquirente della locazione avente data certa anteriore all'alienazione della cosa — solo se sia consacrata in un atto scritto, per cui, ai sensi dell'art. 2704, primo comma dello stesso codice, se ne stabilisca l'anteriorità con un grado di certezza pari a quello fornito dalla registrazione o da uno degli altri eventi a questa parificati; ne consegue che qualora manchi l'atto scritto, la cui necessità sussiste anche quando viene opposto un accordo novativo di una precedente locazione, non è equipollente la sola conoscenza da parte dell'acquirente.