(massima n. 1)
In tema di concorrenza sleale, l'ordine di pubblicazione della sentenza che abbia accertato l'esistenza di atti concorrenziali "contra legem" ex art. 2600, secondo comma, cod. civ., nonché le modalitą con le quali esso deve essere eseguito, costituisce misura discrezionale e insindacabile del giudice di merito, non finalizzata al risarcimento del danno, ma avente natura di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, al fine di ricostruire l'immagine del titolare del marchio.