(massima n. 1)
Il conferimento di un'azienda individuale in una societā di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa, ivi compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario; né argomenti contrari possono trarsi dalla circostanza che all'atto del conferimento non fosse stato ancora attuato il registro delle imprese di cui all'art. 2559 c.c. Conseguentemente, per effetto della cessione, il cedente medesimo č privo di legittimazione a domandare all'erario il rimborso dell'IVA pagata in eccedenza.