(massima n. 1)
A differenza dell'azione per la difformità e vizi dell'opera di cui all'art. 1667 c.c., l'azione per gravi difetti, disciplinata dall'art. 1669 c.c., prescinde dalla consegna dell'opera e dal collaudo, mentre il termine annuale per evitare la decadenza decorre non dalla manifestazione esteriore del pericolo di rovina, bensì dalla completa conoscenza di essa e del collegamento causale con l'esecuzione della costruzione e, se dipende da vizi dei materiali impiegati, non perciò l'appaltatore è esonerato da responsabilità, salvo che sia stato mero esecutore del committente.