(massima n. 1)
Al liquidatore di societą di capitali, in quanto investito ex art. 2489, comma 1, c.c. del potere di compiere ogni atto utile ai relativi fini, spetta la legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio ai sensi dell'art. 6 l.fall., senza che rilevino in senso contrario le sue eventuali dimissioni dalla carica, trovando applicazione l'istituto della "prorogatio" dei poteri, previsto con riferimento alla carica di amministratore per le societą di persone (artt. 2274 e 2293 c.c.) e la societą per azioni (art. 2385 c.c.), ma espressione di un principio generale anche in assenza di specifiche disposizioni.