(massima n. 1)
Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una societā di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attivitā gestoria non avente finalitā meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioč la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della societā e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non č tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attivitā d'impresa e non abbiano una finalitā liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalitā liquidatoria o necessari.