(massima n. 1)
Al consorzio costituito in forma di s.r.l. si applica la regola di cui all'art. 2472, comma 1, c.c. in virtł della quale per le obbligazioni della societą a responsabilitą limitata risponde soltanto la societą col proprio patrimonio: principio applicabile anche in tema di responsabilitą per obbligazioni tributarie connesse alle operazioni realizzate in esecuzione del patto mutualistico da ciascuna consorziata e nonché dalla societą consortile, nei limiti in cui dette operazioni siano connotate dalla coesistenza della causa consortile con lo scopo lucrativo, dovendosi a tal fine accertare, alla luce dei patti consortili e dell'attivitą in concreto esercitata, che il ricorso all'organizzazione consortile non sia finalizzato unicamente a conseguire un indebito risparmio fiscale, ravvisabile laddove lo scopo mutualistico risulti del tutto residuale rispetto all'attivitą commerciale svolta dalla societą consortile.