(massima n. 1)
In tema di insinuazione allo stato passivo, il credito derivante dal finanziamento alla societą fallita in qualunque forma effettuato dal socio, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ai sensi dell'art. 2467 c.c., va ammesso al concorso con il rango postergato non essendo equiparabile ad un credito chirografario.