(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą dell'aggravante della finalitą terroristica di cui all'art. 270-sexies cod. pen. non č sufficiente il compimento di una qualsivoglia azione politica violenta, essendo necessario che la condotta sia potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettivitą e sia rivolta ad organi di vertice delle istituzioni o di rilievo costituzionale, in funzione del tentativo di sovvertimento dell'assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democratico.