(massima n. 1)
Il delitto di addestramento o di auto-addestramento ad attivitā con finalitā di terrorismo, anche internazionale, di cui all'art. 270-quinquies, ultima parte, cod. pen., č reato di pericolo concreto, caratterizzato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, da un duplice dolo specifico, costituito dalla volontā del soggetto agente di perseguire sia la finalitā, intermedia, di addestrare altri o di conseguire, anche autonomamente, l'apprendimento di capacitā all'uso di armi, di materiali esplosivi o di sostanze chimiche o batteriologiche, strumentali al compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, sia quella di terrorismo, anche internazionale, come definita dall'art. 270-sexies cod. pen.