(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā dei reati di procacciamento di notizia concernenti la sicurezza dello Stato, rivelazione di segreti di Stato e rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (art. 256, 260 e 261 c.p.), č legittimo il provvedimento impositivo del segreto o recante il divieto di divulgazione che sia stato adottato da autoritā delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri, atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 l. 24 ottobre 1977 n. 801, č consentito a quest'ultimo - ferma restando la sua funzione di alta direzione e coordinamento e la relativa responsabilitā politica - non esercitare personalmente le attivitā inerenti al segreto di Stato, conferendone la delega ad altri organismi amministrativi specificatamente individuati.