(massima n. 1)
A seguito dell'abrogazione dell'art. 204 c.p., ricorrendo uno dei casi dell'art. 230 c.p., il giudice è tenuto ad applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata, solo una volta accertata la pericolosità sociale. Invece, nelle ipotesi previste dall'art. 229 c.p., pur riconosciuta come esistente la pericolosità sociale del reo, il giudice può decidere di non infliggere la misura, purché tale scelta sia adeguatamente motivata in ragione dello spessore e del grado della pericolosità sociale del reo e della mancanza di necessaria "proporzionalità" della misura al significato dei reati commessi e prevedibili.Fonti: