(massima n. 1)
In caso di proscioglimento da una contravvenzione per infermitā psichica č illegittima l'applicazione, ai sensi dell'art. 222 cod. pen., della misura di sicurezza personale del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o di altra misura idonea individuata dal giudice, dovendosi escludere che le modifiche apportate alla disciplina in materia dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, e dal d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81, abbiano determinato il superamento della distinzione tra delitti e contravvenzioni ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza.