(massima n. 1)
In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertą vigilata presuppone trasgressioni tali da far ritenere il mancato ravvedimento della persona e, pertanto, il giudice deve accertare che l'addebito concretizzi una grave inosservanza al regime di vita cui il liberato era sottoposto e che la stessa costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non meritevolezza dell'anticipato reinserimento nella vita sociale.