(massima n. 1)
La liberazione anticipata può essere concessa ai condannati alla pena dell'ergastolo con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata, al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 177 cod. pen., l'anticipazione della cessazione della misura di sicurezza e dell'estinzione della pena.