(massima n. 1)
In tema di condizioni ostative alla concessione del beneficio del perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto, ai sensi degli artt. 169, comma terzo, e 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., per precedente condanna deve intendersi qualsiasi condanna divenuta definitiva prima della decisione relativa al beneficio, non rilevando né il momento di consumazione del reato oggetto di giudizio - che potrebbe essere stato commesso successivamente a quelli oggetto del perdono - né il momento della pronuncia della stessa, che potrebbe essere sopravvenuta nel corso del procedimento per la concessione del beneficio.