(massima n. 1)
Il giudice di appello può revocare "ex officio" la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo.