(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art.168, comma terzo, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., in favore dell'imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, anche nel caso in cui, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di "estinzione della pena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 ord. pen., a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato stesso era stato ammesso.