(massima n. 1)
La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza che dichiara non doversi procedere per prescrizione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito.