(massima n. 1)
La circostanza che il locatore, nella comunicazione di disdetta del contratto e nella successiva intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, abbia indicato una data di cessazione del rapporto erronea, per essersi il rapporto stesso rinnovato per un ulteriore periodo, non osta all'accoglimento della domanda di rilascio, ove tale periodo sia venuto a scadere in corso di causa, in quanto l'indicato errore non vale ad escludere l'inequivoca volontą del locatore medesimo d'impedire una successiva rinnovazione tacita del contratto e riottenere la disponibilitą dell'immobile.