(massima n. 1)
In tema di reddito di impresa, il criterio di competenza previsto per la redazione del bilancio di esercizio dall'art. 2423-bis c.c. per tutti gli interessi, moratori e corrispettivi, che ne impone l'imputazione nell'esercizio in cui sono maturati e che li considera rilevanti ai fini della determinazione del relativo risultato indipendentemente dall'effettivo loro percepimento, opera nella materia tributaria soltanto con riguardo agli interessi legali ex art. 109, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, ma non anche per gli interessi moratori su crediti, i quali, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del medesimo d.P.R., concorrono a formare il reddito di impresa e sono dunque assoggettati a tassazione soltanto nell'esercizio in cui vengono effettivamente percepiti e non in quello in cui maturano, valendo per essi il criterio di cassa.