(massima n. 1)
I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolaritā nella gestione di una societā ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall'assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolaritā del relativo procedimento, sono privi di decisorietā; ne consegue che la decisione resa dalla Corte d'appello sul reclamo nei confronti di detti provvedimenti non č impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spese.