(massima n. 1)
In tema di societā di capitali, la delibera assembleare con la quale č autorizzato il promovimento dell'azione sociale di responsabilitā ex art. 2393 c.c. deve contenere l'individuazione degli elementi costitutivi dell'azione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in mancanza dei quali la delibera deve considerarsi generica e, dunque, invalida, non essendo idonea ad esprimere la volontā compiutamente informata dei soci.