(massima n. 2)
La disposizione dell'attuale art. 2377, comma 8, cod. civ. - applicabile anche nelle ipotesi di nullitā delle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2379 cod. civ. giusta lo specifico richiamo ad esso contenuto nell'ultimo comma di quest'ultimo articolo - secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare "non puō aver luogo se la deliberazione impugnata č sostituita con altra presa in conformitā della legge e dello statuto", costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale, nel precludere al giudice di far luogo all'annullamento della deliberazione in tutti i casi in cui essa č stata sostituita da altra delibera "conforme alla legge ed allo statuto", gli attribuisce, pertanto, il potere di verificare se ricorrono le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento, al di lā delle conclusioni assunte dalle parti. In altri termini, č onere del giudice estendere il suo esame alla nuova delibera per verificare se sia stata eliminata la precedente causa di invaliditā e se tale deliberazione sia stata adottata in conformitā alla legge e allo statuto. Poiché una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea ad impedire l'annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare deve, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa.