(massima n. 1)
In caso di illecito commesso da un terzo nei confronti di una societą in accomandita semplice con conseguente scioglimento, messa in liquidazione ed impossibilitą di prosecuzione dell'attivitą sociale, il danno da perdita della possibilitą di percepire gli utili si configura come perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma nella perdita della concreta possibilitą di conseguirlo e deve essere provato dal socio danneggiato, anche in via presuntiva, in termini di "possibilitą perduta" la quale, oltre a rispondere ai parametri di apprezzabilitą, serietą e consistenza, va accertata nell' "an" dal giudice di merito sulla base del criterio del "piu probabile che non" e stimata nel "quantum" con valutazione equitativa.