(massima n. 1)
La cancellazione dal registro delle imprese, causando l'estinzione della società (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l.fall.), ove intervenga nella pendenza di un giudizio nel quale essa sia parte, determina un'ipotesi di interruzione, con possibilità di prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non era più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, in assenza di ripartizione dell'attivo, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.