(massima n. 1)
Nel caso di societą di persone posta in liquidazione e poi estinta, in occasione del riparto finale i soci non possono pretendere somme ulteriori rispetto a quelle risultanti dal bilancio finale di cui all'art. 2311 c.c., quando quest'ultimo risulti ormai approvato, poiché tutte le contestazioni riguardanti le voci del bilancio possono farsi valere esclusivamente con la sua impugnazione.