(massima n. 1)
In tema di poteri dei legali rappresentanti di una societā di persone, al fine di verificare se il compimento di un atto da parte dell'amministratore rientri o meno tra quelli consentiti dall'art. 2298 c.c., č sufficiente accertare che l'atto compiuto rientri tra quelli indicati nell'oggetto sociale, senza necessitā di un accertamento caso per caso della effettiva strumentalitā di questo atto rispetto a tale oggetto, atteso che, nel bilanciamento tra la tutela degli interessi della societā e quella dell'affidamento dei terzi, siffatta indagine, oltre a presentarsi estremamente difficoltosa per il terzo, introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l'efficacia dei singoli atti. Ne consegue che, a fronte di un'espressa previsione statutaria, che indichi nell'oggetto sociale la possibilitā per il legale rappresentante del compimento di un determinato atto, non dovrā essere il terzo a dimostrare l'effettiva pertinenza dell'atto all'oggetto sociale, ma sarā onere della societā provare, che, a prescindere dalla formale previsione, l'atto compiuto č estraneo all'oggetto sociale.