(massima n. 1)
L'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. determina lo scioglimento del vincolo contrattuale, radica la pretesa restitutoria quantificata forfettariamente in relazione all'oggetto della caparra confirmatoria e presuppone un inadempimento della controparte verificatosi anteriormente al recesso; ne consegue che qualora il socio di una societą di persone abbia trasferito la quota sociale a terzi prima del recesso manifestato dall'altra parte contraente contro la societą, non risponde dell'obbligazione restitutoria sorta in capo alla societą in forza di clausola contrattuale, essendosi sciolto dal rapporto sociale ai sensi dell'art. 2290 c.c.