(massima n. 1)
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata; in tal caso, però, non possono applicarsi le disposizioni dell'art. 10 della l. n. 143 del 1949, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia.