(massima n. 1)
Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., č disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi č incompatibilitā tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiaritā che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale.