(massima n. 1)
In tema di dichiarazione di fallimento di una societą, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall. l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della societą gią iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attivitą d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicitą comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della societą alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresģ, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della societą per non essersi questa effettivamente verificata.