(massima n. 1)
Nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo, al lavoratore non spetta l'indennitą sostitutiva del preavviso che, per sua natura, presuppone la validitą del rapporto e, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dagli artt. 2118, comma 3, e 2122 c.c., la possibilitą della sua continuazione oltre il periodo di recesso.