(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento della validitā della cessione di un ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., l'esistenza di un collegamento negoziale con un accordo conciliativo intervenuto tra il cedente e i lavoratori ceduti č oggetto di un apprezzamento di fatto, il quale si sottrae al sindacato di legittimitā, ove sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici.