(massima n. 1)
L'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova č subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilitā di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed č espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimitā se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalitā della condotta che alla personalitā del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrā dal commettere ulteriori reati.