(massima n. 1)
La previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilitą extracontrattuale, con carattere di specialitą rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c. Peraltro, l'esistenza di questa ipotesi speciale di responsabilitą non fa venir meno l'applicabilitą della norma generale di cui all'art. 2043 c.c., almeno nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1669 c.c. (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale si era ritenuto che la societą attrice, non essendo legittimata ad esperire l'azione ex art. 1669 c.c., non poteva del pari avvalersi dell'azione ex art. 2043 c.c.).