(massima n. 1)
La responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. è riconducibile alla violazione di primarie regole (di rilievo pubblico) dettate per assicurare la sicurezza dell'attività costruttiva, sì da potersi configurare una sua attrazione nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Nondimeno, dal crollo o dalla rovina di un edificio deriva, a carico di chi quell'edificio abbia costruito, una presunzione juris tantum di responsabilità, che può essere vinta dall'appaltatore attraverso la prova dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di terzi. (Nella specie, in base all'enunciato principio la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'impresa appaltatrice per il crollo di una controsoffittatura avvenuto in un ospedale, sul presupposto che, essendo emerse varie concause nella dinamica produttiva del crollo, delle quali una sola era ascrivibile all'appaltatore, il committente aveva omesso di colmare la residua incertezza probatoria).