(massima n. 1)
La cancellazione di un'ipoteca giudiziale ad opera dell'Agenzia del territorio mediante l'annotazione, in conformitą a quanto disposto dall'art. 2886, comma 2 c.c., del titolo per il quale l'ipoteca era stata iscritta, non viola il diritto all'oblio di colui che ne ha chiesto la cancellazione, consentendo ai terzi di apprendere le ragioni di tale iscrizione, trattandosi di trattamento dei dati personali indispensabile per l'adempimento di un obbligo di legge e, nel necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto alla cancellazione dei dati personali soccombe quando vi sia una previsione normativa dettata in funzione di un pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri.