(massima n. 1)
E' configurabile il concorso nel reato di corruzione del soggetto che, pur non ricevendo utilitą dirette, sia consapevole della dazione o promessa illecita e del rapporto sinallagmatico con l'esercizio della funzione e che in tale accordo si inserisca, fornendo un contributo materiale necessario alla sua realizzazione.