(massima n. 1)
In tema di responsabilitā del costruttore, nell'ipotesi in cui l'immobile presenti gravi difetti di costruzione che, incidendo profondamente sugli elementi essenziali, influiscano sulla soliditā e la durata dello stesso, la norma di cui all'art. 1669 c.c., sebbene dettata in materia di appalto, configura una responsabilitā extracontrattuale che, essendo sancita per ragioni e finalitā di interesse generale, č estensibile al venditore che sia stato anche costruttore del bene venduto.