(massima n. 1)
In tema di pegno, integra "forma ad regularitatem" quella richiesta dall'art. 2787, comma 3, c.c. per l'istituzione della prelazione, atteso che la scrittura descritta dalla norma richiamata non esprime, né riporta, alcun patto specifico, rispondendo, piuttosto, alla funzione di semplice documentazione degli effetti tipici del negozio.