(massima n. 1)
L'art. 2783 ter c.c., introdotto dall'art. 9, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, laddove accorda ai crediti per dazi doganali il medesimo privilegio che assiste i crediti dello Stato per IVA, non ha natura interpretativa e portata retroattiva, in ragione della natura sostanziale (e non processuale) delle norme in materia di privilegi, siccome attinenti ad una qualitą dei crediti, e trovando applicazione, salva espressa disposizione in senso contrario, il generale principio della irretroattivitą delle leggi. Ne consegue che il privilegio in questione assiste soltanto i crediti sorti a far data dalla entrata in vigore (2 marzo 2012) della legge che lo ha introdotto.