(massima n. 1)
Alle dichiarazioni rese dal venditore di sostanze stupefacenti all'agente provocatore che funga da simulato acquirente non si applicano né il divieto di testimonianza posto dall'art. 62 cod. proc. pen., concernente le sole dichiarazioni rappresentative di fatti precedentemente verificatisi e non le condotte e le propalazioni che le accompagnano e ne chiariscono il significato, né il limite di utilizzabilità previsto dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., quando le stesse non sono rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni, ma si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da integrare "ex se" le condotte materiali del reato. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Messina, 19/01/2021)