(massima n. 1)
L'art. 1593 c.c. — nel disciplinare le addizioni eseguite dal conduttore sulla cosa locata — non enuncia una facoltà di costui, ma regola soltanto le conseguenze della sua iniziativa — consentita o meno — prescindendo dalla sua legittimità e dalla reazione del locatore, senza escludere che questi per tutelare il proprio interesse leso può invocare anche la sanzione della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, salvo poi a regolare con lo stesso i rapporti dipendenti dalle eseguite addizioni, avvalendosi dello ius retinendi ovvero pretendendo la loro eliminazione.