(massima n. 1)
In tema di bilanciamento tra circostanze, il diniego di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sull'aggravante della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., fondato sul solo divieto "obbligato" previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. - dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 2020 - e non anche sull'applicazione di norme diverse, č causa di annullamento con rinvio della sentenza.