(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento dell'imputabilitą del minore, l'indagine sulla sua personalitą non richiede necessariamente l'audizione di esperti o di persone che abbiano avuto con esso rapporti, come indicato dall'art. 9, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448D.P.R. 22/09/1988, n. 448, potendo essere condotta sulla base di tutti gli elementi desumibili dagli atti, tra cui le modalitą del fatto, rapportate all'etą del predetto.